L’Ufficio non può emettere un secondo avviso di accertamento avente alla base gli stessi elementi posti a fondamento del primo, ma valutati in maniera diversa. In nessun caso, infatti, è possibile violare, tramite l’autotutela sostitutiva il principio di unicità dell’accertamento, in assenza della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. E’ quanto emerge dalla sentenza 3 giugno 2015, n.11421 della Quinta Sezione Civile della Cassazione.
Stop all’accertamento sostitutivo, se la valutazione cambia - Cass n. 11421/2015" (PDF - 8 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. Autotutela sostitutiva ed integativa: limiti e differenze
2. Autotutela negativa gli effetti dell'ìatto negativo a contenuto demolitorio
3. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA